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domenica 31 marzo 2013

Assicurazione auto: caso di morte dell’assicurato

In riferimento all’assicurazione auto, cosa accade nel caso di morte dell’assicurato (contraente e proprietario del veicolo)? Secondo quanto stabilisce il codice civile, viene aperta la successione nel patrimonio del defunto a favore degli eredi e, naturalmente, la successione prevede anche l’inclusione del veicolo assicurato.

Come devono comportarti gli eredi? In primo luogo, avvisando il prima possibile la compagnia assicurativa. Toccherà agli eredi decidere se procedere all’estinzione del contratto o se effettuare la voltura al nuovo proprietario entro 6 mesi. Visto che la procedura che consente la variazione d’intestazione dell’auto è un’operazione obbligatoria, il risultato finale è che il mezzo risulterà cointestato (a meno che l’erede non sia uno).

L’acquisizione finale, invece, potrà essere effettuata esclusivamente da uno solo fra gli eredi. E quindi, essendoci un altro passaggio di proprietà, conseguentemente il costo della voltura sarà doppio. Si tenga però presente che la legge Bersani non permette in toto il trasferimento della classe di merito dal defunto all’erede, motivo per il quale non c’è la restituzione del premio goduto. Tuttavia, diverse compagini assicurative prevedono al momento della stipulazione del contratto una clausola specifica che trasferisce la clausola di merito dal defunto all’erede, prescindendo alla legge Bersani.

In linea di massima però nel caso di morte del proprietario dell’auto, se il veicolo è cointestato a tutti gli eredi non conviventi, la polizza partirà dalla classe di merito peggiore di uno dei successori. Se i successori sono conviventi e l’auto è cointestata, invece, viene applicata alla polizza la classe di merito migliore di uno degli eredi. Se l’erede è uno solo, nel caso in cui sia convivente si applicherà la legge Bersani, mentre se non è convivente la classe di merito sarà uguale o peggiore a quella posseduta da un altro soggetto con lui/lei convivente.

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